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Emissioni legate a capitale e sottoscrittori

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Mercoledí 25 Febbraio 2009

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Il Ministero, sulla base delle valutazioni di cui all'articolo 3, comma 1, comunicate dalla Banca d'Italia, assume la decisione in ordine alla sottoscrizione degli strumenti finanziari e al relativo ammontare, sentito il Comitato di consulenza globale e garanzia di cui alla direttiva del presidente del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 1993, Il Ministero comunica la decisione alla Banca d'Italia e, per la relativa accettazione, alla Banca richiedente; la decisione è comunque subordinata al perfezionamento dei decreti di cui al successivo comma.
5. L'operazione viene sottoscritta dal Ministero e approvata con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze a seguito del perfezionamento del decreto del presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 12, comma 9, del decreto legge 185 di individuazione, delle risorse necessarie per finanziare l'operazione.

ARTICOLO 3 - Criteri di valutazione, condizioni e misura dell'intervento
1. Ai fini dell'assunzione della decisione da parte del Ministero ai sensi dell'articolo 2, comma 4, la Banca d'Italia valuta, tra l'altro:
a) l'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica della Banca;
b) il profilo di rischio della Banca tenendo conto anche di indicatori di mercato, ove disponibili, quali gli spread sui contratti di credit default swap (Cds) relativi al debito subordinato ritenuti liquidi ed il rating ad essa attribuito che, di regola, è associato ad, una classe non inferiore a due della scala di valutazione del merito di credito ai sensi della Direttiva 2006/48/Ce;
c) le caratteristiche degli strumenti finanziari, la loro conformità al presente decreto e al relativo allegato, la loro computabilità nel patrimonio di vigilanza e il rapporto tra l'importo di cui è richiesta la sottoscrizione e il valore dell'insieme delle attività della Banca ponderate per il rischio.
2. L'operazione risulta economica nel suo complesso ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legge 185, e pertanto è possibile, procedere alla sua sottoscrizione, se è conclusa alle condizioni indicate nell'allegato prospetto, che fa parte integrante del presente decreto.Il prospetto specifica ogni altro elemento necessario alla gestione delle fasi successive alla sottoscrizione.
3. L'operazione, inoltre, può essere ritenuta economica nel suo complesso ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legge 185, e pertanto è possibile procedere alla sua sottoscrizione, se è conclusa a condizioni economiche che determinano un rendimento atteso nel complesso inferiore a quello di cui all'allegato prospetto, a condizione che:
a) tale rendimento sia comunque superiore alla media dei rendimenti rilevati all'emissione dei BTp a 30 anni maggiorato di almeno 200 punti base;
b) gli strumenti finanziari siano sottoscritti, oltre che dal Ministero, da soggetti privati, per almeno il 30 per cento dell'ammontare complessivo, di cui almeno il 20 per cento da soggetti diversi dagli azionisti che, al momento dell'emissione, detengono più del due per cento del capitale dell'emittente. Le Regioni e gli enti locali nonché le imprese pubbliche come definite dalla Direttiva 2006/111/Ce non sono considerati come investitori privati ai sensi della presente lettera.
4. Il Ministero valuta, con il supporto della Banca d'Italia, che le operazioni di cui al comma 3 siano in linea con le condizioni di mercato e, in particolare, che le condizioni siano tali da non alterare in maniera significativa gli incentivi degli investitori privati e trasmette i risultati della valutazione alla Commissione Europea.
5. Per singola Banca, l'importo delle sottoscrizioni di cui al presente decreto è contenuto nel minimo necessario rispetto agli obiettivi da conseguire e non può di regola essere superiore al due per cento del valore dell'insieme delle attività del gruppo bancario di appartenenza della Banca ponderate per il rischio. Esso è inoltre stabilito in relazione alle richieste provenienti dal sistema, tenendo conto dell'andamento del mercato finanziario e delle esigenze di non turbare la raccolta da parte dello Stato.
6. Per le operazioni di cui al comma 2, nonché nel caso in cui la Banca non abbia rating, il Ministero comunica alla Commissione, una volta perfezionata l'operazione, le caratteristiche essenziali della stessa e gli esiti della valutazione di cui al comma 1.
7. Qualora il rating della Banca risulti inferiore a due della scala di valutazione del merito di credito ai sensi della Direttiva 2006/48/Ce, il Ministero notifica alla Commissione Europea l'operazione ai fini della valutazione della sua conformità alla Comunicazione della Commissione del 5 Dicembre 2008.
  CONTINUA ...»

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